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Lesioni personali colpose gravi: e se sono coinvolti più datori di lavoro?


Reato di “lesioni personali gravi” di cui all’art. 590 comma 3 c.p. quale presupposto necessario fondante la responsabilità amministrativa ex art. 25-septies d.lgs. 231/01 e ss. mod. (Cass. pen. 25 febbraio 2015 (ud. 13 febbraio 2015) n. 8531)

Profili di criticità del modello in ipotesi di “interferenza” di più enti giuridici

Con la sentenza del 25.2.2015 (ud. 13.2.2015) n. 8531, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il giudice di merito aveva condannato le due società ricorrenti a rispondere dell’illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies d.lgs. n. 231/01 (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

La Corte ha ritenuto non adeguatamente motivato il provvedimento decisorio in punto di pretesa avvenuta commissione del reato di “lesioni personali gravi”, presupposto necessario fondante la responsabilità amministrativa, in quanto la statuizione circa la durata superiore ai 40 giorni della malattia si presentava contraddittoria.

Il caso portato all’attenzione della Cassazione riguardava l’infortunio occorso a un lavoratore caduto in una piscina oggetto di attività di manutenzione.

All’esito di tale episodio venne instaurato un procedimento penale in relazione all’art. 590 comma 3 c.p. nonché all’illecito di cui all’art. 25-septies d.lgs. cit. addebitato ai rappresentanti delle due società, perché “non avevano adottato alcun preventivo modello di organizzazione e di gestione relativo a una politica aziendale per la salute della sicurezza (ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. a, b, c, d, e), idoneo a prevenire reati della stessa specie”.

La sentenza in esame, senza addentrarsi nel valutare le doglianze circa la pretesa idoneità del modello adottato risolve la vicenda ribadendo, quanto la lettera dell’art. 25-septies enuncia chiaramente, ovvero che la responsabilità dell'ente richiede, con riferimento alla commissione del reato di lesioni colpose, l'avvenuta verificazione di un'ipotesi di lesione grave (ai sensi dell'art. 583 c.p.), ossia di una lesione comportante, tra le altre ipotesi, la determinazione di una malattia della durata superiore ai 40 giorni, circostanza oggetto, nel caso di specie, di pronuncia contraddittoria (ragione dell’annullamento con rinvio).

Ciò significa che irrilevante è, in tal caso, l’omessa adozione del modello organizzativo adeguato da parte dell’Ente, difettando il presupposto sine qua non della responsabilità dell’ente. La verifica in ordine alla sussistenza e all’adeguatezza del sistema di organizzazione è infatti un’attività logicamente successiva alla verifica preliminare di sussistenza del reato presupposto ipotizzato.

Ciò nondimeno, lo spunto di interesse che si trae da tale provvedimento riguarda la necessità, per le imprese chiamate giorno per giorno a confrontarsi con la normativa in materia di responsabilità degli enti, di adeguare costantemente il modello di gestione adottato anche sotto il profilo della possibile “interferenza” con altri soggetti giuridici.

Nel caso di specie emerge, infatti, la chiamata in causa di due distinte società di cui una, sembrerebbe dalla lettura del provvedimento, essere stata affidataria della gestione e manutenzione della piscina nella quale il lavoratore si infortunava. Non risulta dalla sentenza il rapporto tra le diverse società in ordine alla responsabilità in punto di gestione di tale manufatto.

Ciò che rileva è il dato del coinvolgimento (sino innanzi alla Corte di Cassazione con i conseguenti oneri economici connessi alla necessaria difesa in giudizio) - in ogni caso - di entrambi i soggetti e ciò, si evidenzia, nonostante l’adozione da parte di ciascuno di un modello di organizzazione e gestione.

Il sovrapporsi operativo nel medesimo contesto di diverse società appare, dunque, un fattore la cui criticità è tale da rendere necessario ed evidente la presa d’atto da parte di tutti i soggetti coinvolti della necessità di colmare dal punto di vista organizzativo (escludendo dunque la relativa colpa di organizzazione) le problematiche inerenti al contestuale coinvolgimento di soggetti dotati di sistemi di gestione autonomi.

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