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Il fallimento non estingue l'illecito e le sanzioni


Responsabilità dell’ente collettivo e fallimento della società civile

Responsabilità degli enti collettivi – Adozione di provvedimenti cautelari e sanzioni – Intervenuto fallimento dell’ente – Irrilevanza – Estinzione dell’illecito e revoca dei provvedimenti cautelari o delle sanzioni – Esclusione (D.lg. n. 231 del 2001, artt. 19, 53)

In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 o delle sanzioni irrogate a seguito del suo accertamento (1)

CASSAZIONE PENALE – SEZIONE SECONDA – 27 MARZO 2015 (C.C. 22 GENNAIO 2015), N. 13017 – ESPOSITO, PRESIDENTE – VERGA, ESTENSORE – FODARONI, P.M. (DIFF.); CHIAZZESE

1. Nonostante la massima riportata in epigrafe non compaia espressamente nella sentenza, essa è comunque ricavabile in via interpretativa dalla stessa decisione, considerando i fatti che ne stanno alla base.

Infatti, la vicenda cui la sentenza si riferisce era la seguente: una serie di società venivano considerate responsabili, in ragione della condotta dei propri amministratori, di molteplici truffe ai danni dello Stato. Per tale ragione, nei confronti delle suddette persone giuridiche venivano disposti una serie di sequestri per equivalente finalizzati alla confisca ai sensi degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001; dopo l’adozione di detti provvedimento cautelari le stesse società erano dichiarate fallite, ma la dichiarazione di insolvenza delle stesse non faceva in alcun modo venire meno la loro responsabilità ai sensi del citato decreto n. 231.

Per l’appunto il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001 o delle sanzioni irrogate a seguito del suo accertamento.

2. Nello stesso senso, in giurisprudenza, cfr. Cass., sez. V, 26 settembre 2012, Magiste International S.A., in Mass. Uff., n. 253482, secondo cui l'instaurazione della procedura concorsuale non integra una situazione assimilabile a quella della morte dell'autore del reato, come invece sostenuto dal giudice del merito; Cass., sez. V, 8 luglio 2008, Fazzalari e altro, in Mass. Uff., n. 240559, secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile il sequestro preventivo a fini di confisca di beni in misura equivalente al profitto derivante dal reato anche quando la società cui gli stessi appartengono sia fallita, ma spetta al giudice dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare; Cass., sez. V, 16 novembre 2012, Franza, in Mass. Uff., n. 254326

3. In dottrina, si veda COMPAGNA, Obbligatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità nell'eventuale sequestro: il necessario contemperamento degli interessi costituzionali in gioco e l'ipotesi di fallimento, in Cass. Pen., 2009, 3034; PISTORELLI, Responsabilità da reato degli enti, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2012, 887; ZANALDA, Fallimento della società ed estinzione delle sanzioni amministrative, in Giur. It., 2013, 1650; GUERINI, Il fallimento delle società non determina l'estinzione della sanzione a carico dell'ente, in Dir. Pen. Proc., 2013, 940; PAOLONI, Il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, in Cass. Pen., 2013, 2781; ROSSI, Fallimento, "morte" della società ed estinzione della responsabilità da reato, in Giur. Comm., 2014, 2, 236

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